Gentile donatore,

la nostra Associazione ha a cuore la corretta applicazione della complessa normativa che agevola le donazioni a favore del non profit. Le suggeriamo di prendere visione delle informazioni sintetiche qui riportate che ci auguriamo possano esserle di aiuto per capire se e in quale misura la sua donazione può permetterle un risparmio d’imposta.

L’Associazione di Protezione Civile “Città di Suzzara” è formalmente una organizzazione di volontariato iscritta alla Sezione Provinciale di Mantova. Registro Regionale del Volontariato N. progressivo 22652.
Sul sito della Regione e negli uffici sia della Regione che della Provincia può trovare conferma del mantenimento di detta iscrizione.

La nostra Associazione, essendo una organizzazione di volontariato iscritta è Onlus di diritto e, alle condizioni che seguono, può farle applicare in alternativa due normative relative alle donazioni.

La prima normativa permette alle persone fisiche donatrici di erogazioni in denaro di detrarre al 26% delle somme fino a erogazione massima di € 2.065,83, ciò comporta un risparmio massimo di € 537,11.
Alle persone giuridiche è invece applicabile la deducibilità entro il limite maggiore tra € 2.065,83 e il 2% del reddito complessivo dichiarato.

L’erogazione deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. Non è ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni in denaro effettuate in contanti. In merito alle erogazioni di beni, si rammenta che le stesse (ai fini della deducibilità) sono consentite solo alle aziende e solo per i beni di loro produzione o commercio. Ad eccezione dei beni facilmente deperibili o prossimi alla scadenza, per fruire della deducibilità è necessario seguire una particolare procedura di comunicazione alla DRE e di registrazione contabile ai fini IVA

Di seguito le riportiamo i riferimenti di legge relative alla normativa e le principali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate a riguardo.

Detrazione della erogazione:
art 15, c 1, lett. i-bis, DPR 917/86
art. 15, c 3, L n. 96/2012
Circ 168E/98

Deduzione della erogazione
Art 100, lett. h, DPR 917/86
Circ 168E/98

Le rammentiamo che non può detrarsi né dedursi somme maggiori di ciò che ha effettivamente erogato, e che nel complesso non può sommare i differenti regimi agevolativi. In merito ai casi di deducibilità, la informiamo che in caso di indebita deduzione sono triplicate le sanzioni previste dalla legge.

Rimaniamo a sua disposizione per offrirle eventuali chiarimenti, e la invitiamo comunque ad approfondire la materia con un professionista di sua fiducia.